Art. 3
Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
In vigore dal 3 ott 2025
Modifiche al codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1549, comma 1, le parole: «non avere meno di ventotto anni e più di quaranta anni» sono sostituite dalle seguenti: «avere compiuto il venticinquesimo anno di età»;
b) all'articolo 1559, comma 1:
1) alla lettera b), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due»;
2) la lettera c) è abrogata;
c) all'articolo 1594, comma 1, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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