Art. 4
Clausole finanziarie
In vigore dal 1 ott 2025
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione degli dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Agli eventuali oneri relativi all' dell'Accordo di cui all' si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni
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