Art. 3

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 1 ott 2025
1. Ai fini dell'attuazione degli dell'Accordo di cui all' della presente legge è autorizzata la spesa annua di euro 231.600 a decorrere dall'anno 2025. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dall'attuazione dell' dell'Accordo di cui all' della presente legge, valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante riduzione, in misura pari a euro 231.600 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
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