Accordo

Art. 17

In vigore dal 1 ott 2025
Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza, la mobilità e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte, che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.
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Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. — Testo vigente | Portale Normativo