Accordo
Art. 16
In vigore dal 1 ott 2025
Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte. Particolare attenzione sarà posta alla collaborazione tra le Parti in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni Internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Storico versioni
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