Accordo
Art. 12
In vigore dal 1 ott 2025
Le parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali.
Le parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia.
A tale scopo, le Parti promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione per la tutela del patrimonio culturale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2025-09-17;137#art-a-12