Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 27 set 2025
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2025-09-17;136#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.) — Testo vigente | Portale Normativo