Art. 1

In vigore dal 24 ago 2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: 1. Alla legge 9 agosto 2023, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) al comma 1, primo periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei»; 2) al comma 6, le parole: «dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di cui al comma 1» e le parole: «di cui ai commi 1 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»; b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) prevedere la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi»; c) all'articolo 15, comma 2: 1) alla lettera a), numero 1), la parola: «diminuzione» è sostituita dalla seguente: «revisione»; 2) alla lettera m), dopo la parola: «riordino» sono inserite le seguenti: «e revisione» e le parole: «a distanza» sono soppresse; d) all'articolo 19, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: «m-bis) uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria, con riferimento, in particolare, fatte salve le prerogative dell'avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nonché quelle decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, alle fattispecie disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, e al regime delle incompatibilità, della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio»; e) all'articolo 21, comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 agosto 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
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Art. 1 Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. — Testo vigente | Portale Normativo