Art. 1
Disposizioni in materia di permessi e distacchi in favore delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
In vigore dal 30 apr 2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Disposizioni in materia di permessi e distacchi in favore delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
1. I distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall'anno 2025, sono attribuiti alle associazioni di cui agli articoli 1475, comma 2, nonché 1476 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in deroga alle modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 1480, in ragione di un distacco ogni duemila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale, ferma restando l'applicazione delle modalità di cui al citato comma 4 per eventuali ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi.
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