Art. 25

LEGGE 18 marzo 2025, n. 40

In vigore dal 2 apr 2025
Interventi per lo sviluppo 1. Al fine di evitare fenomeni di spopolamento e di promuovere lo sviluppo economico e sociale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, nel limite massimo del 4 per cento degli stanziamenti medesimi, può essere destinata, nel quadro di un programma di sviluppo approvato dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2 del presente articolo, alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti nonchè all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese. 2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla sua nomina, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all', delle regioni e delle province autonome interessate nonchè dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo , ed è finanziato a valere sulle risorse di cui al comma 1 e sulle ulteriori risorse eventualmente trasferite dalle regioni interessate sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario con vincolo di destinazione a finalità di sviluppo. 3. Il programma di cui al comma 1 individua le tipologie di intervento e le amministrazioni pubbliche attuatrici nonchè disciplina il monitoraggio, la valutazione in itinere ed ex post degli interventi e l'eventuale revoca o la rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
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