Art. 3

Modifiche agli articoli 31 e 31-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

In vigore dal 21 mar 2025
1. All'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'attività dell'Organismo diversa dalla funzione di vigilanza e di tenuta dell'albo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego. Ai fini della notificazione dei propri atti l'Organismo può avvalersi delle forme di notificazione previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890»; b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo può chiedere ai richiedenti l'iscrizione all'albo, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria, ai soggetti abilitati, alle banche, agli intermediari finanziari, alle società fiduciarie, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, ai clienti e ai potenziali clienti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all'albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. L'Organismo, per lo svolgimento dei propri compiti, nei confronti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all'albo, può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonché procedere ad audizione personale. Nell'esercizio dell'attività ispettiva, l'Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definiti in apposito protocollo d'intesa». 2. All'articolo 31-bis, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La trasmissione di informazioni all'Organismo per le predette finalità non costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di settore, violazione del segreto d'ufficio da parte delle predette autorità. Le informazioni ricevute dalla Consob ai sensi del presente comma non possono essere trasmesse a terzi nè ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite».
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