Art. 2

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro

In vigore dal 21 mar 2025
1. All', comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) "ente": uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema: 1) una banca italiana o una banca dell'Unione europea, come definite all', comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, inclusi gli enti elencati all', paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; 2) una SIM o un'impresa d'investimento dell'Unione europea, come definite dall', comma 1, lettere e) e f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014; 3) le autorità pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica; 4) qualsiasi impresa la cui sede legale sia situata al di fuori dell'Unione europea e che eserciti attività analoghe a quelle degli enti di cui ai numeri 1) e 2); 5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attività rilevi sotto il profilo del rischio sistemico; 6) nel caso dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui alla lettera m), numero 1), del presente comma, un istituto di pagamento o un istituto di pagamento dell'Unione europea, come definiti all', comma 2, lettere h-sexies) e h-septies), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui agli articoli 114-sexiesdecies e 114-septiesdecies del medesimo testo unico, o un istituto di moneta elettronica o un istituto di moneta elettronica dell'Unione europea, come definiti all', comma 2, lettere h-bis) e h-bis.1), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui all'articolo 114-quinquies.4 del medesimo testo unico»; b) alla lettera m), numero 1), la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; c) alla lettera n) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Secondo le regole del sistema, lo stesso partecipante può fungere da controparte centrale, agente di regolamento o stanza di compensazione o assolvere tutti o alcuni di questi compiti». 2. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all' è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-quater. Resta fermo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024»; b) all'articolo 30: 1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I commi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un medesimo gruppo»; 2) al comma 3-bis, le parole: «Ai fini del comma 3, lettera a),» sono soppresse; c) nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente: «Art. 30-bis (Condizioni per richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, ai fini della partecipazione a un sistema di pagamento designato ai sensi del presente decreto gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica predispongono: a) una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento; b) una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno per i servizi di pagamento o i servizi di moneta elettronica prestati, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica nonché una descrizione delle modalità per l'uso dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica relativi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022; c) un piano di liquidazione in caso di dissesto. 2. Ai fini del comma 1, lettera a), la descrizione delle misure adottate comprende, a seconda dei casi: a) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi degli utenti di servizi di pagamento depositando fondi su un conto distinto di un ente creditizio o investendo in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine: 1) una descrizione della politica di investimento per garantire che le attività scelte siano liquide, sicure e a basso rischio; 2) il numero dei soggetti che hanno accesso al conto di tutela e le rispettive funzioni; 3) una descrizione della gestione e del processo di riconciliazione per assicurare che i fondi degli utenti di servizi di pagamento siano isolati, nell'interesse dei medesimi, dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica, in particolare in caso di insolvenza; 4) una copia del progetto di contratto con la banca italiana o la banca dell'Unione europea; 5) una dichiarazione esplicita della conformità all'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, da parte dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica; b) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi dell'utente di servizi di pagamento mediante una polizza assicurativa o garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio: 1) la conferma che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da una banca italiana o dell'Unione europea proviene da un'entità non appartenente allo stesso gruppo di imprese cui appartiene l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica; 2) informazioni dettagliate sul processo di riconciliazione previsto per garantire che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile sia sufficiente a soddisfare in qualsiasi momento gli obblighi di tutela dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica; 3) la durata e le modalità di rinnovo della copertura; 4) una copia del contratto di assicurazione o della garanzia comparabile o dei relativi progetti. 3. Ai fini del comma 1, lettera b), la descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno dimostra che i dispositivi di governo societario, i meccanismi di controllo interno e le modalità per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla medesima lettera b) sono proporzionati, appropriati, validi e adeguati. I dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno comprendono inoltre: a) una mappatura dei rischi individuati dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica, compresi il tipo di rischi e le procedure che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica ha messo o metterà in atto per valutare e prevenire tali rischi; b) le diverse procedure per svolgere controlli periodici e permanenti, comprese la frequenza e le risorse umane assegnate; c) le procedure contabili mediante le quali l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica registra e comunica le proprie informazioni finanziarie; d) l'identità della persona o delle persone responsabili delle funzioni di controllo interno, compresi i controlli periodici, permanenti e di conformità, nonché un curriculum vitae aggiornato di tale persona o di tali persone; e) l'identità di tutti i revisori che non siano revisori legali ai sensi dell', punto 2), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006; f) la composizione dell'organo di amministrazione e, se applicabile, di ogni altro organo o comitato di vigilanza; g) una descrizione delle modalità di monitoraggio e controllo delle funzioni esternalizzate onde evitare di mettere a repentaglio la qualità del controllo interno dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica; h) una descrizione delle modalità di monitoraggio e controllo degli agenti e delle succursali nel quadro dei controlli interni dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica; i) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica è una filiazione di un'entità regolamentata in un altro Stato membro, una descrizione della governance del gruppo. 4. Ai fini del comma 1, lettera c), il piano di liquidazione è adattato alle dimensioni e al modello commerciale previsti dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica e comprende una descrizione delle misure di mitigazione che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica deve adottare in caso di cessazione dei suoi servizi di pagamento, che garantirebbero l'esecuzione delle operazioni di pagamento pendenti e la risoluzione dei contratti esistenti. 5. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica trasmettono all'operatore del sistema italiano una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, previa approvazione dell'organo di gestione competente, che confermi la sussistenza dei requisiti indicati nei commi da 1 a 4. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica informano contestualmente la Banca d'Italia di aver richiesto la partecipazione a sistemi di pagamento designati. 6. L'operatore del sistema italiano può chiedere ai soggetti di cui al comma 1 specifiche informazioni o ulteriori attestazioni, anche in forma di un parere legale, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti del presente articolo»; d) all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «e dell'articolo 25-bis, commi 1 e 3 o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'articolo 25-bis, commi 1 e 2, o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell'articolo 30-bis». 3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2014 e dal regolamento (UE) 2024/ 886»; b) all': 1) al comma 1, alle parole: «articolo 8» sono premesse le seguenti: «articolo 5 bis, articolo 5 ter, articolo 5 quater e»; 2) al comma 1, le parole: «dell', commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell', paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012»; 3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 260/2012. 1-ter. Fermo quanto disposto dal comma 1-bis, per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 260/ 2012 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5 milioni di euro ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo del prestatore di servizi di pagamento che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di tale articolo. 1-quater. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio»; 4) al comma 2, alle parole: «e dall'articolo 8» sono premesse le seguenti: «, dall'articolo 5 bis, dall'articolo 5 ter, dall'articolo 5 quater, dall'articolo 5 quinquies». 4. All'articolo 126-bis, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 e dal regolamento (UE) 2021/1230» sono sostituite dalle seguenti: «Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, dal regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, e dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024».
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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;28#art-2

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