Convenzione

Art. 3

IDEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 25 gen 2025
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine «Italia» designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti; (b) il termine «Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista» designa la provincia della Gran Jamahiriya Araba Libica Socialista Popolare, ivi compresi lo spazio aereo, il mare territoriale e qualsiasi altra zona marittima o aerea sulla quale, in base alla legislazione della Libia, la Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista esercita diritti sovrani; c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano l'Italia o la Libia, come il contesto richiede; (d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; (e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; (h) l'espressione «autorità competente» designa: (i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; (ii) in Libia, il Segretariato della Commissione Generale Popolare delle Finanze, Dipartimento delle Imposte; (i) il termine «nazionali» designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente; e (ii) le persone giuridiche, le società di persone o le associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente. 2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:2025-01-16;2#art-c-3

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IDEFINIZIONI GENERALI (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo