Convenzione
Art. 27
MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI
In vigore dal 25 gen 2025
MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE
E DEGLI UFFICI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2025-01-16;2#art-c-27