Convenzione

Art. 27

MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI

In vigore dal 25 gen 2025
MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2025-01-16;2#art-c-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo