Convenzione
Art. 23
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
In vigore dal 25 gen 2025
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Libia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Libia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
L'imposta pagata in Libia per la quale spetta la deduzione è solo l'ammontare prorata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.
3. Per quanto concerne la Libia:
Se un residente della Libia ritrae redditi imponibili in Italia, in base alle disposizioni della presente Convenzione, detti redditi sono esenti da imposizione in Libia ai sensi delle disposizioni dei due paragrafi 2 e 3.
Se un residente della Libia ritrae elementi di reddito imponibili in Italia, in base alle disposizioni degli , la Libia ammette in deduzione dall'imposta sui redditi di detto residente un ammontare pari all'imposta pagata in detto paese.
Tuttavia, l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta calcolata prima della deduzione associata a quegli elementi di reddito ritratti in detto paese.
Se il reddito di un residente della Libia è esente da imposta, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, la Libia può tuttavia tenere in considerazione tali redditi esentati, nel calcolare l'ammontare dell'imposta dovuta sui restanti redditi di detto residente.
4. Se, in conformità di qualunque disposizione della Convenzione, i redditi ritratti da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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