Convenzione

Art. 2

IMPOSTE CONSIDERATE

In vigore dal 25 gen 2025
IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio, o su elementi del reddito o di patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle società; 3 - l'imposta regionale sulle attività produttive; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»); (b) per quanto concerne la Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista: 1 - l'imposta sugli utili delle imprese; 2 - l'imposta sulla proprietà; 3 - l'imposta sui redditi agricoli; 4 - l'imposta sui redditi delle attività commerciali e industriali; 5 - l'imposta sui servizi professionali; 6 - l'imposta sul ruolo paga; 7 - l'imposta sui redditi esteri; 8 - l'imposta sugli interessi bancari; 9 - l'imposta a favore della difesa, in conformità alla Legge n. del 1970; (qui di seguito indicate quali «imposta libica»). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
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