Convenzione

Art. 18

ARTISTI E SPORTIVI

In vigore dal 25 gen 2025
ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli . 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed esercitate nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se dette attività sono finanziate interamente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo Stato, oppure se dette attività sono esercitate nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambi culturali convenuto fra i Governi dei due Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2025-01-16;2#art-c-18

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