Convenzione
Art. 15
PROFESSIONI INDIPENDENTI
In vigore dal 25 gen 2025
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione delle seguenti circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:
a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; oppure
b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi ritratti dalla sue attività svolte in detto altro Stato.
2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Storico versioni
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