Parte II
Art. 21
In vigore dal 1 gen 2025
(Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2025.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 dicembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-12-30;207#art-21