Art. 3

Rilascio di licenze globali di progetto

In vigore dal 5 dic 2024
1. Le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione di cui all' della presente legge e nei riguardi di operatori di uno Stato parte della stessa, da rilasciare ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, possono assumere la forma di licenza globale di progetto di cui all' della medesima legge.
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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184#art-rd-3

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