Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 5 dic 2024
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all', in conformità a quanto disposto dall', paragrafo 4, della Convenzione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-11-18;184#art-rd-2