Allegato

Art. 62

In vigore dal 5 dic 2024
Ogni Parte potrà richiedere, per iscritto e con preavviso, di effettuare una revisione della presente Convenzione nonché di emendarlo in qualsiasi momento. Tutte le Parti, mediante il SC, si consulteranno sull'emendamento proposto, che sarà adottato solo in caso di consenso all'unanimità. Ogni emendamento sarà soggetto a ratifica o accettazione delle Parti. Salvo diversa pattuizione tra le Parti, ogni emendamento acquisirà efficacia il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi da quando il depositario avrà ricevuto notifica di ratifica o accettazione da tutte le Parti. Il depositario comunicherà a tutte le Parti la data di acquisizione di efficacia dell'emendamento. La presente Convenzione non sarà soggetta a riserve. La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica o accettazione delle Parti. La presente Convenzione acquisirà efficacia il giorno successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o accettazione delle Parti.
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