Allegato

Art. 44

In vigore dal 5 dic 2024
Il Governo di qualsiasi Paese ospitante prenderà tutte le misure appropriate e necessarie per facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza dal Paese ospitante dei seguenti individui, di qualunque nazionalità: (a) i membri del personale dell'Agenzia; e (b) i familiari conviventi al seguito del personale dell'Agenzia. Fatte salve le disposizioni dell', il Governo del Paese ospitante non impedirà il transito degli individui di cui al paragrafo da e verso le Sedi. La GIGO si consulterà urgentemente con il Paese ospitante qualora il Paese ospitante ponga restrizioni sul movimento dell'intera popolazione, ad esempio per motivi di salute pubblica. Qualsiasi richiesta di visto/permesso da parte degli individui di cui al presente Articolo sarà evasa con la massima rapidità possibile. La GIGO comunicherà al Governo del Paese ospitante i nominativi degli individui di cui al presente Articolo.
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Art. 44 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023. — Testo vigente | Portale Normativo