Allegato

Art. 32

In vigore dal 5 dic 2024
Al fine di consentire alla GIGO di svolgere agevolmente le sue funzioni, il Governo del Paese ospitante si adopererà al massimo, in consultazione con la GIGO, per prendere ogni misura praticabile allo scopo di assicurare che le Sedi siano fornite dei necessari servizi pubblici tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utenze, energia elettrica e servizi di comunicazione.
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