Allegato

Art. 19

In vigore dal 5 dic 2024
Il SC adotterà un dettagliato regolamento finanziario in conformità alle seguenti disposizioni: (a) Il costo delle attività della GIGO, che coprirà sia le funzioni amministrative che quelle operative, sarà sostenuto dalle Parti, a eccezione di eventuali contributi come da paragrafo; (b) Tutti i finanziamenti della GIGO saranno elencati nel budget amministrativo o operativo dell'Agenzia; (c) La forma, la frequenza e il trattamento dei contributi delle Parti saranno stabiliti in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti. e (d) La GIGO si conformerà agli standard di contabilità accettati a livello internazionale. Le procedure relative alle modalità con cui le non-Parti potranno contribuire al GCAP saranno definite in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.
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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184#art-a-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023. — Testo vigente | Portale Normativo