Art. 3
LEGGE 1 ottobre 2024, n. 150
In vigore dal 31 ott 2024
Misure a tutela dell'autorevolezza e del
decoro delle istituzioni e del personale scolastici
1. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1° ottobre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Storico versioni
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