Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 23 ott 2024
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione degli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, 12, paragrafo 1, lettera d., e 16 dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
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