Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 23 ott 2024
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione degli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, 12, paragrafo 1, lettera d., e 16 dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2024-09-30;157#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo