Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 18 ott 2024
1. Agli oneri derivanti dalle spese derivanti dall'attuazione degli del Trattato di cui all', valutati in euro 55.879 a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese derivanti dagli del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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