Allegato

Art. 9

Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto

In vigore dal 18 ott 2024
Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto 1. La Parte Richiesta assume, in conformità alla sua legislazione nazionale, le prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e le trasmette alla Parte Richiedente. 2. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente della data e del luogo di esecuzione della richiesta. Se necessario, le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente, quando l'esecuzione della richiesta deve avvenire alla presenza delle persone autorizzate ai sensi del paragrafo 3 dell'. 3. La persona invitata a rendere dichiarazioni in virtù del presente trattato può rifiutarsi di renderle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente glielo consente. La Parte Richiedente deve fare espressa menzione di questa facoltà nella richiesta di assistenza. 4. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove ciò sia previsto dalla legislazione della Parte Richiedente e non contrasti con quella della Parte Richiesta. 5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona ascoltata possono essere acquisiti e sono ammissibili nella Parte Richiedente come mezzo di prova in conformità all'ordinamento di questa Parte.
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