Allegato

Art. 8

Notifica di documenti

In vigore dal 18 ott 2024
Notifica di documenti 1. La Parte Richiesta effettua la notifica delle citazioni e di altri documenti trasmessi dalla Parte Richiedente in conformità alla sua legislazione nazionale. 2. La Parte Richiesta, previa notifica delle citazioni e di altri documenti, ne dà alla Parte Richiedente una prova firmata recante il timbro dell'Autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, ed in particolare della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica. 3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate alla Parte Richiesta entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'. 4. La citazione e la notifica non devono essere accompagnati da minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151#art-a-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo