Allegato
Art. 8
Notifica di documenti
In vigore dal 18 ott 2024
Notifica di documenti
1. La Parte Richiesta effettua la notifica delle citazioni e di altri documenti trasmessi dalla Parte Richiedente in conformità alla sua legislazione nazionale.
2. La Parte Richiesta, previa notifica delle citazioni e di altri documenti, ne dà alla Parte Richiedente una prova firmata recante il timbro dell'Autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, ed in particolare della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.
3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate alla Parte Richiesta entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'.
4. La citazione e la notifica non devono essere accompagnati da minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.
Storico versioni
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