Allegato
Art. 7
Localizzazione e identificazione di persone e oggetti
In vigore dal 18 ott 2024
Localizzazione e identificazione di persone e oggetti
Le autorità competenti della Parte richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-09-30;151#art-a-7