Allegato
Art. 6
Esecuzione della Richiesta
In vigore dal 18 ott 2024
Esecuzione della Richiesta
1. La Parte Richiesta esegue immediatamente la richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione nazionale e alle disposizioni del presente Trattato.
2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta esegue la richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dalla Parte Richiedente.
3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza.
4. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, la Parte Richiesta ne dà immediata comunicazione alla Parte Richiedente, indicandone i motivi.
5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative o privilegi, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale della Parte Richiesta, la questione è risolta dall'Autorità competente della Parte Richiesta anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato alla Parte Richiedente. Se la persona invoca immunità, prerogative o privilegi, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale della Parte Richiedente, di tale eccezione è data comunicazione alla Parte Richiedente affinché decida al riguardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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