Allegato
Art. 5
Forma e Contenuto della Richiesta
In vigore dal 18 ott 2024
Forma e Contenuto della Richiesta
1. La richiesta di assistenza è formulata per iscritto e deve recare la firma o il timbro dell'Autorità richiedente in conformità alle norme interne.
2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue:
(a) l'identificazione dell'Autorità competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;
(b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;
(c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
(d) la descrizione delle attività di assistenza richieste;
(e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza;
(f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformità al successivo paragrafo 3;
(g) le informazioni sulle indennità e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che è citata a comparire nella Parte Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformità al successivo paragrafo 3;
(h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità al successivo paragrafo 5.
3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario, contiene altresì:
(a) le informazioni sull'identità e sulla residenza delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale, dei testimoni e dei periti;
(b) le informazioni sull'identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui può trovarsi;
(c) le informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualità in relazione al procedimento, nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;
(d) l'indicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o dei beni da sequestrare o confiscare;
(e) le eventuali procedure particolari da seguire nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;
(f) le eventuali esigenze di riservatezza;
(g) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.
4. Se la Parte Richiesta ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.
5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua della Parte Richiesta.
6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorità Centrali di cui al precedente , può essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi fax e posta elettronica. La Parte richiedente trasmette l'originale della domanda il più presto possibile. La Parte richiesta informa la Parte richiedente degli esiti della richiesta dopo aver ricevuto l'originale della stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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