Allegato
Art. 4
Autorità Centrali
In vigore dal 18 ott 2024
Autorità Centrali
1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di assistenza giudiziaria e comunicano direttamente tra di loro.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Senegal è il Ministero della Giustizia.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-09-30;151#art-a-4