Allegato

Art. 3

Rifiuto o differimento dell'Assistenza

In vigore dal 18 ott 2024
Rifiuto o differimento dell'Assistenza 1. La Parte Richiesta può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta: (a) se la richiesta di assistenza è contraria alla propria legislazione nazionale o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato; (b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici: i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia; ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti; (c) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi della Parte Richiedente; (d) se il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte Richiesta; (e) se ha seri motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche o che un pregiudizio possa essere arrecato alla posizione di detta persona nel procedimento giudiziario per uno qualsiasi dei suddetti motivi; (f) se ha già in corso un procedimento penale, o ha già pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria; (g) se ritiene che l'esecuzione della richiesta può compromettere la sua sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale. 2. La Parte Richiesta può differire l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nella Parte Richiesta. 3. Prima di rifiutare una richiesta o di differirne l'esecuzione, la Parte Richiesta ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell' del presente Trattato, si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute. 4. Quando la Parte Richiesta rifiuta o differisce l'assistenza giudiziaria, informa tempestivamente per iscritto la Parte Richiedente delle ragioni del rifiuto o del differimento.
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Rifiuto o differimento dell'Assistenza (Art. 3 Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo