Allegato
Art. 24
Spese
In vigore dal 18 ott 2024
Spese
1. La Parte Richiesta sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico della Parte Richiedente:
(a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all' paragrafo 3;
(b) le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all';
(c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all';
(d) le spese per le finalità di cui all';
(e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all' paragrafo 9;
(f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
(g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e di trascrizione;
(h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.
2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano sulle condizioni della sua esecuzione e sui criteri di suddivisione delle spese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2024-09-30;151#art-a-24