Allegato

Art. 24

Spese

In vigore dal 18 ott 2024
Spese 1. La Parte Richiesta sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico della Parte Richiedente: (a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all' paragrafo 3; (b) le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'; (c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'; (d) le spese per le finalità di cui all'; (e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all' paragrafo 9; (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti; (g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e di trascrizione; (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato. 2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano sulle condizioni della sua esecuzione e sui criteri di suddivisione delle spese.
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