Allegato
Art. 23
Riservatezza
In vigore dal 18 ott 2024
Riservatezza
1. Le richieste di assistenza giudiziaria, su domanda della Parte Richiedente, sono trattate in modo riservato. Se la riservatezza non può essere garantita, la Parte richiesta informa la Parte Richiedente, la quale decide se la richiesta deve essere ugualmente eseguita.
2. La Parte Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dalla Parte Richiesta, se così richiesto da quest'ultima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-09-30;151#art-a-23