Allegato

Art. 21

Scambio di Informazioni sulla Legislazione

In vigore dal 18 ott 2024
Scambio di Informazioni sulla Legislazione Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.
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