Allegato

Art. 20

Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

In vigore dal 18 ott 2024
Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali La Parte Richiesta trasmette alla Parte Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini della Parte Richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151#art-a-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo