Allegato
Art. 20
Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali
In vigore dal 18 ott 2024
Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali
La Parte Richiesta trasmette alla Parte Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini della Parte Richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-09-30;151#art-a-20