Allegato
Art. 2
Doppia incriminazione
In vigore dal 18 ott 2024
Doppia incriminazione
1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nella Parte Richiesta.
2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui è richiesta è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2024-09-30;151#art-a-2