Allegato
Art. 19
Consegne Vigilate o Controllate
In vigore dal 18 ott 2024
Consegne Vigilate o Controllate
1. Ciascuna Parte può effettuare consegne controllate o vigilate nel territorio dell'altra Parte volte ad acquisire elementi di prova in relazione alla commissione di reati o per l'identificazione, l'individuazione e la cattura dei responsabili.
2. La decisione di effettuare consegne controllate o vigilate è adottata in ciascun caso specifico dalle Autorità competenti della Parte Richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.
3. Le consegne controllate o vigilate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte Richiesta e in conformità alle previsioni delle Convenzioni o Trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. Le autorità competenti della Parte Richiesta mantengono il diritto di iniziativa, direzione e controllo dell'operazione.
4. Si applicano, quanto alle spese, le disposizioni previste dall'.
5. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le autorità giudiziarie della Repubblica Italiana e della Repubblica del Senegal, le quali presenteranno le richieste di consegne controllate o vigilate per il tramite delle Autorità Centrali indicate nell' del presente Trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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