Allegato

Art. 18

Squadre Investigative Comuni

In vigore dal 18 ott 2024
Squadre Investigative Comuni 1. Le autorità competenti possono costituire, di comune accordo, squadre investigative comuni per uno scopo determinato e per una durata limitata che può essere prorogata di comune accordo, per svolgere indagini penali nel territorio di una Parte o di entrambe le Parti. 2. La composizione della squadra è indicata nell'accordo costitutivo e può comprendere personale di polizia giudiziaria e/o membri dell'autorità giudiziaria. Una squadra investigativa comune può, in particolare, essere costituita quando: a) le indagini condotte da una delle Parti su reati che richiedono inchieste difficili e di notevole importanza coinvolgono l'altra Parte; b) entrambe le Parti conducono indagini su reati che, per le circostanze del caso, richiedono una azione coordinata e concertata. 3. La richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata dall'autorità competente della Parte interessata, che propone anche le forme di svolgimento delle attività. 4. Le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra, nonché quanto previsto dall' del presente Trattato, per quanto applicabile. 5. Conformemente al presente articolo, i membri delle squadre investigative comuni provenienti dalla Parte nel cui territorio la squadra interviene, sono denominati «membri», mentre i membri provenienti dall'altra Parte sono denominati «membri distaccati». 6. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti secondo gli accordi stipulati tra le rispettive competenti Autorità osservando le seguenti condizioni generali: a) la squadra esercita la propria attività nel rispetto del diritto della Parte nel cui territorio interviene; b) la direzione della squadra è affidata al responsabile designato, tra i suoi membri, dall'Autorità di indagine competente per la Parte nel cui territorio la squadra interviene, che assicura e predispone le condizioni necessarie all'esecuzione delle attività convenute; c) il responsabile della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformità al diritto nazionale; d) i membri distaccati, salva diversa disposizione impartita dal responsabile della squadra, sono autorizzati ad essere presenti alla adozione delle misure investigative; possono essere incaricati dell'esecuzione di specifiche misure investigative dal responsabile della squadra, previa approvazione delle Autorità competenti delle Parti; e) persone appartenenti ad organismi internazionali di investigazione o di polizia possono partecipare alle attività della squadra investigativa comune nella misura consentita dalla legislazione delle Parti; tali persone esercitano i diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del presente articolo soltanto quando ciò sia espressamente previsto dagli accordi. 7. I componenti della squadra provvedono a richiedere alle proprie Autorità competenti l'esecuzione delle misure investigative eventualmente ritenute necessarie, che saranno esaminate secondo le medesime condizioni che si applicherebbero nell'ambito di un'indagine condotta a livello nazionale. 8. Se la squadra investigativa comune necessita dell'assistenza di uno Stato terzo, le autorità competenti della Parte nel cui territorio la squadra interviene ne possono fare richiesta alle autorità competenti dello Stato interessato, in conformità agli strumenti o disposizioni pertinenti. 9. Le informazioni acquisite legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune possono essere utilizzate: a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra; b) per l'identificazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati, previa autorizzazione della Parte nel cui territorio è stata acquisita l'informazione. Questa Parte conserva la facoltà di rifiutare l'assistenza giudiziaria per i motivi previsti dall'; c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, fatte salve le disposizioni del punto b). 10. Ai fini di un'indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, un membro distaccato della squadra può, conformemente al suo diritto nazionale e nei limiti della sua competenza, fornire alla squadra le informazioni disponibili nella Parte che lo ha distaccato. 11. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le autorità giudiziarie della Repubblica Italiana e della Repubblica del Senegal, le quali presenteranno le richieste di costituzione delle squadre investigative comuni per il tramite delle Autorità Centrali indicate nell' del presente Trattato.
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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151#art-a-18

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