Allegato
Art. 17
Accertamenti Bancari e Finanziari
In vigore dal 18 ott 2024
Accertamenti Bancari e Finanziari
1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta e comunica prontamente tutte le informazioni relative ai dati ed alle operazioni bancarie utili all'indagine riferibili alle persone specificate nella richiesta di assistenza.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.
3. Il segreto bancario non è un motivo di rifiuto dell'assistenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2024-09-30;151#art-a-17