Allegato

Art. 17

Accertamenti Bancari e Finanziari

In vigore dal 18 ott 2024
Accertamenti Bancari e Finanziari 1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta e comunica prontamente tutte le informazioni relative ai dati ed alle operazioni bancarie utili all'indagine riferibili alle persone specificate nella richiesta di assistenza. 2. La domanda di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. 3. Il segreto bancario non è un motivo di rifiuto dell'assistenza.
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