Allegato
Art. 16
Perquisizioni, Sequestri e Confisca
In vigore dal 18 ott 2024
Perquisizioni, Sequestri e Confisca
1. La Parte Richiesta esegue conformemente alla sua legislazione le richieste di identificazione, di localizzazione, di congelamento o sequestro e di confisca dei proventi e strumenti del reato presentate dalla Parte Richiedente.
2. Oltre agli elementi enunciati all' di cui sopra, la richiesta di assistenza relativa ai procedimenti di congelamento, di sequestro o di confisca comprende:
a) le informazioni sul bene rispetto al quale è richiesta l'assistenza;
b) il luogo in cui si trova il bene;
c) il legame tra il bene ed il reato, se sussistente;
d) le informazioni sugli interessi dei terzi sul bene;
e) la copia della decisione di congelamento o di sequestro o della decisione definitiva di confisca resa dall'autorità giudiziaria.
3. Le Parti possono, ai sensi della propria legislazione interna, ripartire i beni o gli averi confiscati. A tal fine, esse concluderanno per ciascun caso gli accordi o le intese specifiche volte a determinare, tra le altre cose, i beni da dividere, l'entità o la porzione degli stessi che spetta a ogni Parte ed eventuali condizioni particolari da applicare.
4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti della Parte Richiesta e dei terzi in buona fede.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2024-09-30;151#art-a-16