Allegato

Art. 15

Produzione di documenti, atti o oggetti

In vigore dal 18 ott 2024
Produzione di documenti, atti o oggetti La Parte Richiesta fornisce alla Parte Richiedente, nel rispetto del segreto di Stato e alle stesse condizioni di accessibilità delle sue autorità competenti, estratti di fascicoli penali o documenti od oggetti che sono necessari per un'indagine o per un processo penale.
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