Allegato
Art. 15
Produzione di documenti, atti o oggetti
In vigore dal 18 ott 2024
Produzione di documenti, atti o oggetti
La Parte Richiesta fornisce alla Parte Richiedente, nel rispetto del segreto di Stato e alle stesse condizioni di accessibilità delle sue autorità competenti, estratti di fascicoli penali o documenti od oggetti che sono necessari per un'indagine o per un processo penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-09-30;151#art-a-15