Allegato
Art. 14
Comparizione mediante videoconferenza
In vigore dal 18 ott 2024
Comparizione mediante videoconferenza
1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti della Parte Richiedente, quest'ultima può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.
2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale e per la sua partecipazione all'udienza, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuno Stato. In questo caso, il difensore della persona che compare deve poter essere presente e deve poter comunicare riservatamente con il proprio assistito, anche a distanza.
3. L'esame di persone detenute nel territorio della Parte Richiesta ha luogo, preferibilmente, per videoconferenza.
4. La Parte Richiesta autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell', i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.
6. L'Autorità competente della Parte Richiesta cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.
7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
(a) le Autorità competenti di entrambe le Parti sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'audizione è condotta direttamente dalle autorità della Parte Richiedente. L'Autorità competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che la procedura sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico. Detta autorità adotta, se del caso, le misure necessarie ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali del proprio ordinamento;
(b) se necessario, le Autorità competenti di entrambe le Parti si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata;
(c) a richiesta della Parte Richiedente o della persona comparsa, la Parte Richiesta provvede affinché detta persona sia assistita da un interprete.
8. Salvo quanto stabilito al precedente punto (b), l'Autorità competente della Parte Richiesta redige, al termine della comparizione, un verbale in cui sono indicati la data ed il luogo della comparizione, le generalità e la qualifica della persona comparsa e di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività, nonché le condizioni di svolgimento della procedura.
Detto verbale è trasmesso alla Parte Richiedente.
9. Le spese inerenti alla videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta vi rinunzi in tutto o in parte.
10. La Parte Richiesta può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.
Storico versioni
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