Allegato
Art. 13
Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti
In vigore dal 18 ott 2024
Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti
al Procedimento penale
Se necessario e per una corretta amministrazione della giustizia, entrambe le Parti adottano le misure previste nei rispettivi ordinamenti giuridici per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-09-30;151#art-a-13