Allegato
Art. 12
Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute
In vigore dal 18 ott 2024
Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute
1. Quando, ai sensi dell' paragrafo 4, la videoconferenza non è possibile o opportuna, la Parte Richiesta, a domanda della Parte Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente sul territorio di quest'ultima, una persona detenuta a fini di interrogatorio, testimonianza o della partecipazione a altri atti procedurali. La persona in questione deve espressamente consentire a questo trasferimento e le Parti devono accordarsi sulle modalità del trasferimento.
2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:
(a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nella Parte Richiesta;
(b) la persona trasferita sia mantenuta dalla Parte Richiedente in stato di detenzione.
3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini della durata massima della custodia cautelare e della pena inflitta nello Stato Richiesto.
4. Quando il trasferimento temporaneo comporta il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, le relative formalità sono a carico dello Stato Richiedente.
5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorità Centrali dei due Stati.
6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità al presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all'.
7. Il trasferimento temporaneo può essere rifiutato dallo Stato Richiesto in presenza di seri motivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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