Allegato

Art. 11

Garanzie speciali delle persone citate

In vigore dal 18 ott 2024
Garanzie speciali delle persone citate 1. La persona che si trova nel territorio della Parte Richiedente ai sensi del precedente : (a) non può essere perseguita, giudicata, arrestata nè sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dalla Parte Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detta Parte; (b) non può essere costretta a rendere testimonianza, a fare altre dichiarazioni o a partecipare in qualsiasi modo a procedimenti diversi da quello menzionato nella richiesta di assistenza, senza previo consenso della Parte Richiesta e della persona stessa. 2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata: (a) non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente per cause di forza maggiore; (b) avendo lasciato il territorio della Parte Richiedente, volontariamente vi fa ritorno. 3. Il testimone, o il perito, ascoltato in conformità agli , è responsabile per il contenuto della sua dichiarazione testimoniale o della sua relazione peritale ovvero per ogni altro atto o omissione nel corso della sua comparizione, in conformità alle rispettive legislazioni della Parte Richiesta e della Parte Richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151#art-a-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Garanzie speciali delle persone citate (Art. 11 Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo