Allegato
Art. 10
Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente
In vigore dal 18 ott 2024
Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente
1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, cita la persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio della Parte Richiedente ai fini del compimento di interrogatori, testimonianze, perizie o di ogni altro atto relativo all'indagine o al processo. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente dell'esito delle attività espletate.
2. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorità del territorio della Parte Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.
3. Nella richiesta, la Parte Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennità e rimborsi spese, così come previsto all' paragrafo 2 lettera (g).
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